Art. 2

Istituzione di zone di vaccinazione I e II

In vigore dal 19 lug 2023
Istituzione di zone di vaccinazione I e II Gli Stati membri che attuano la vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa provvedono affinché: a) le zone di vaccinazione I e II siano istituite immediatamente dalle rispettive autorità competenti in conformità: i) delle norme per l’attuazione della vaccinazione profilattica d’urgenza di cui all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2023/361; ii) delle condizioni specifiche per l’attuazione della vaccinazione profilattica d’urgenza per la prevenzione e il controllo della dermatite nodulare contagiosa di cui all’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2023/361; b) le zone di vaccinazione I e II comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione.
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