Art. 2
Istituzione di zone di vaccinazione I e II
In vigore dal 19 lug 2023
Istituzione di zone di vaccinazione I e II
Gli Stati membri che attuano la vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa provvedono affinché:
a)
le zone di vaccinazione I e II siano istituite immediatamente dalle rispettive autorità competenti in conformità:
i)
delle norme per l’attuazione della vaccinazione profilattica d’urgenza di cui all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2023/361;
ii)
delle condizioni specifiche per l’attuazione della vaccinazione profilattica d’urgenza per la prevenzione e il controllo della dermatite nodulare contagiosa di cui all’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2023/361;
b)
le zone di vaccinazione I e II comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
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