Art. 3
In vigore dal 26 giu 2023
1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del progetto di cui all', paragrafo 1, è pari a 2 099 969 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di contributo con l'UNIDIR. Tale accordo dispone che l'UNIDIR assicuri una visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di contributo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione di tale accordo.
Storico versioni
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