Art. 2
In vigore dal 26 giu 2023
1. L'alto rappresentante (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica del progetto di cui all', paragrafo 1, è affidata all'UNIDIR, che esercita tale funzione sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNIDIR.
Storico versioni
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