Art. 3
Trasmissione delle informazioni
In vigore dal 2 giu 2023
Trasmissione delle informazioni
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati di cui agli per ogni anno civile entro il 1o ottobre dell'anno civile successivo.
2. Quando trasmettono i dati a norma dell', paragrafo 2, gli Stati membri indicano quali dati sono stati estrapolati.
3. Quando trasmettono i dati a norma dell', paragrafo 3, gli Stati membri illustrano il motivo per cui nell'anno in questione non è stato possibile raccogliere dati né estrapolarli.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati di cui all', paragrafi 1 e 2, e all' utilizzando il formato elettronico fornito dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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