Art. 1
Dati minimi obbligatori
In vigore dal 2 giu 2023
Dati minimi obbligatori
1. A decorrere dal 1o gennaio 2024 gli Stati membri raccolgono, per ogni anno civile, almeno i seguenti dati sugli incidenti verificatisi nel loro territorio in relazione all'uso di articoli pirotecnici delle categorie comprese fra la F1 e la F4:
(a)
numero totale di incidenti con feriti o numero totale di feriti in connessione con l'uso di articoli pirotecnici;
(b)
numero di feriti suddiviso per le seguenti fasce di età delle vittime:
(i)
da 0 a 12 anni;
(ii)
da 13 a 18 anni;
(iii)
maggiori di 18 anni;
(c)
numero di feriti suddiviso in base alle seguenti categorie tipologiche:
(i)
mani o braccia;
(ii)
volto o testa;
(iii)
occhi;
(iv)
udito;
(v)
altro;
(d)
numero di feriti suddiviso in base al grado di gravità nelle seguenti categorie:
(i)
feriti ricoverati in ospedale;
(ii)
deceduti;
(iii)
altro.
2. Qualora non sia possibile raccogliere alcuni dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono raccogliere i dati da campioni rappresentativi ed estrapolarli.
3. Gli Stati membri che in un determinato anno non riuscissero a raccogliere i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 raccolgono tutti gli altri dati di cui dispongono sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici delle categorie comprese fra la F1 e la F4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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