Art. 1

Dati minimi obbligatori

In vigore dal 2 giu 2023
Dati minimi obbligatori 1.   A decorrere dal 1o gennaio 2024 gli Stati membri raccolgono, per ogni anno civile, almeno i seguenti dati sugli incidenti verificatisi nel loro territorio in relazione all'uso di articoli pirotecnici delle categorie comprese fra la F1 e la F4: (a) numero totale di incidenti con feriti o numero totale di feriti in connessione con l'uso di articoli pirotecnici; (b) numero di feriti suddiviso per le seguenti fasce di età delle vittime: (i) da 0 a 12 anni; (ii) da 13 a 18 anni; (iii) maggiori di 18 anni; (c) numero di feriti suddiviso in base alle seguenti categorie tipologiche: (i) mani o braccia; (ii) volto o testa; (iii) occhi; (iv) udito; (v) altro; (d) numero di feriti suddiviso in base al grado di gravità nelle seguenti categorie: (i) feriti ricoverati in ospedale; (ii) deceduti; (iii) altro. 2.   Qualora non sia possibile raccogliere alcuni dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono raccogliere i dati da campioni rappresentativi ed estrapolarli. 3.   Gli Stati membri che in un determinato anno non riuscissero a raccogliere i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 raccolgono tutti gli altri dati di cui dispongono sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici delle categorie comprese fra la F1 e la F4.
Storico versioni

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