Art. 3
In vigore dal 1 giu 2023
La Commissione funge da organismo di coordinamento dell'Unione conformemente all'articolo 10 della convenzione e adempie agli obblighi di informazione di cui al capitolo IX per le materie della convenzione che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, fatte salve le competenze degli Stati membri e l'autonomia delle istituzioni dell'Unione per le questioni connesse al loro funzionamento.
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