Art. 1

In vigore dal 1 giu 2023
1.   La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è approvata a nome dell'Unione (4) nella misura in cui si applica alle proprie istituzioni e alla propria amministrazione pubblica. 2.   L'adesione dell'Unione alla convenzione non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne la ratifica della convenzione relativamente a materie che rientrano nella loro competenza nazionale.
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