Art. 5

Definizione delle priorità e livelli di sicurezza dei servizi

In vigore dal 30 mag 2023
Definizione delle priorità e livelli di sicurezza dei servizi 1.   La definizione delle priorità per la fornitura di servizi è eseguita in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2023/1055. 2.   Gli utenti hanno accesso ai servizi del portafoglio servizi sulla base del loro livello di sicurezza, come stabilito nella decisione di esecuzione C(2023) 3204 della Commissione del 30 maggio 2023 (3).
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