Art. 4
Accesso al portafoglio servizi e ai servizi GOVSATCOM
In vigore dal 30 mag 2023
Accesso al portafoglio servizi e ai servizi GOVSATCOM
1. Le autorità competenti GOVSATCOM istituite a norma dell’articolo 68, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/696 hanno accesso al portafoglio servizi e al processo di selezione dei servizi.
2. Nell’ambito del processo di selezione dei servizi, l’autorità competente GOVSATCOM:
a)
riceve le richieste di servizi degli utenti, stabilisce le relative priorità, le rende anonime secondo necessità e le trasmette al polo GOVSATCOM;
b)
riceve i risultati delle richieste dal polo GOVSATCOM e li trasmette agli utenti;
c)
riceve la selezione di servizi dei suoi utenti, la rende anonima secondo necessità e la trasmette al polo GOVSATCOM.
3. Per quanto riguarda l’anonimizzazione di cui al paragrafo 2, l’autorità competente GOVSATCOM, durante la fornitura di un servizio agli utenti, agisce da intermediario in qualsiasi comunicazione dell’utente con il polo GOVSATCOM, rendendo così anonima l’identità dell’utente. Per la comunicazione devono essere utilizzati, se necessario, canali codificati appropriati. L’autorità competente GOVSATCOM può scegliere di non rendere anonimo un utente. In questo caso l’identità dell’utente è resa disponibile al fornitore di risorse dal polo GOVSATCOM per sostenere la selezione, l’istituzione, la gestione, la manutenzione e la risoluzione di problemi del servizio fornito all’utente. Inoltre, il fornitore di risorse può chiedere la deanonimizzazione di un utente. In tal caso, il polo GOVSATCOM sottopone la richiesta alla valutazione della pertinente autorità competente GOVSATCOM.
4. Il polo GOVSATCOM fornisce alle autorità competenti GOVSATCOM le informazioni necessarie per la selezione, la prenotazione, l’istituzione e la fornitura dei servizi.
Storico versioni
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