Art. 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/1729
In vigore dal 23 mag 2023
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/1729
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 è così modificata:
1)
all', paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera f):
"f)
Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA).";
2)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2) I laboratori nazionali di riferimento per l'AMR, o altri laboratori designati dall'autorità competente a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, sono responsabili:
a)
dell'esecuzione dei test di sensibilità antimicrobica degli isolati batterici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente alle prescrizioni tecniche di cui alla parte A, punto 4, dell'allegato;
b)
dell'esecuzione del monitoraggio specifico di E. coli produttori di ESBL, AmpC o carbapenemasi, conformemente alle prescrizioni tecniche di cui alla parte A, punto 5, dell'allegato;
c)
dell'esecuzione del monitoraggio specifico dell'MRSA conformemente alle prescrizioni tecniche di cui alla parte A, punto 5 bis, dell'allegato;
d)
dell'applicazione del metodo alternativo di cui alla parte A, punto 6, dell'allegato."
;
3)
l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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