Art. 1 · Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/1729

Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/1729

In vigore dal 23 mag 2023
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 La decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 è così modificata: 1) all', paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera f): "f) Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA)."; 2) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2)   I laboratori nazionali di riferimento per l'AMR, o altri laboratori designati dall'autorità competente a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, sono responsabili: a) dell'esecuzione dei test di sensibilità antimicrobica degli isolati batterici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente alle prescrizioni tecniche di cui alla parte A, punto 4, dell'allegato; b) dell'esecuzione del monitoraggio specifico di E. coli produttori di ESBL, AmpC o carbapenemasi, conformemente alle prescrizioni tecniche di cui alla parte A, punto 5, dell'allegato; c) dell'esecuzione del monitoraggio specifico dell'MRSA conformemente alle prescrizioni tecniche di cui alla parte A, punto 5 bis, dell'allegato; d) dell'applicazione del metodo alternativo di cui alla parte A, punto 6, dell'allegato." ; 3) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
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