Art. 2

In vigore dal 22 mag 2023
La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1) è così modificata: 1) all’articolo 5, il paragrafo 4 è soppresso; 2) all’articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli stanziamenti di pagamento della parte generale del bilancio destinata alle spese di supporto e di preparazione di operazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), sono coperti con i contributi degli Stati membri.» ; 3) all’articolo 45, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I costi comuni delle esercitazioni dell’Unione sono finanziati tramite lo strumento, secondo regole e procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri.» ; 4) all’articolo 52, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Se si decide che lo strumento deve conservare il materiale finanziato in comune per un’operazione, gli Stati membri contributori possono chiedere una compensazione finanziaria agli altri Stati membri. Su proposta dell’amministratore delle operazioni, il comitato prende le decisioni appropriate.» .
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