Art. 1

In vigore dal 22 mag 2023
Come conseguenza del fatto che la Danimarca ha informato gli altri Stati membri che, a decorrere dal 1o luglio 2022, non intende più avvalersi dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca: — a decorrere dal 1o luglio 2022 tutti i riferimenti alla posizione della Danimarca basata sull’articolo 5 del protocollo n. 22 nelle decisioni adottate dal Consiglio a norma del titolo V, capo 2, TUE, cessano di applicarsi; — a decorrere dal 1o luglio 2022 tutti i riferimenti alla posizione della Danimarca basata sull’articolo 5 del protocollo n. 22 nelle decisioni adottate dal comitato politico e di sicurezza a norma dell’articolo 38, terzo comma, TUE in merito al controllo politico e alla direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi di cui agli articoli 42 e 43 TUE che hanno implicazioni nel settore della difesa cessano di applicarsi.
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