Art. 3
In vigore dal 25 apr 2023
Alla luce dell’andamento dell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono perfezionare la posizione di cui agli nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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