Art. 2

In vigore dal 25 apr 2023
1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione consiste nel sostenere l’adozione delle modifiche proposte da Svizzera, Australia, Burkina Faso, Ghana e Mali (documento UNEP/FAO/RC/COP.11/13/Add.2), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni e siano apportate le necessarie modifiche a tal fine: a) le norme e le procedure supplementari introdotte dalle modifiche sono coerenti con quelle esistenti nell’ambito della convenzione; b) le modifiche garantiscono che sia privilegiata l’inclusione di prodotti chimici nell’allegato III della convenzione e che le norme supplementari non interferiscano con tale inclusione, anche nei casi in cui tale prodotto chimico figuri già nell’allegato VIII della convenzione; c) le modifiche garantiscono che, per quanto riguarda la protezione delle parti importatrici, le norme che si applicheranno all’esportazione dei prodotti chimici inclusi nell’allegato VIII della convenzione non siano meno rigorose di quelle che si applicano all’esportazione dei prodotti chimici inclusi nell’allegato III; d) le modifiche garantiscono che tutte le parti che le ratificano siano vincolate da qualsiasi decisione di includere un prodotto chimico nell’allegato VIII della convenzione, comprese le decisioni prese mediante votazione. 2.   Nel caso in cui non vi sia un sostegno sufficiente delle altre parti a favore delle modifiche proposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la posizione da adottare a nome dell’Unione nell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione consiste nel sostenere una modifica della procedura decisionale per l’inclusione di prodotti chimici nell’allegato III della convenzione che introdurrebbe la possibilità di votare conformemente all’articolo 22, paragrafo 4, della convenzione, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 3, senza applicare l’articolo 22, paragrafo 3, lettera b), della stessa.
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