Art. 4
In vigore dal 27 mar 2023
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione l'Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
(a)
l'importo complessivo (capitale e interessi da recupero) che deve essere recuperato presso i beneficiari;
(b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;
(c)
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. L'Italia tiene informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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