Art. 2

In vigore dal 27 mar 2023
1.   L'Italia recupera dai beneficiari l'aiuto di cui all'. 2.   Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi a decorrere dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero. 3.   Gli interessi di cui al paragrafo 2 sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
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