Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 10 mar 2023
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione precisa i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della BCE per l’adozione di decisioni relative alle ispezioni in loco e di decisioni relative alle indagini sui modelli interni.
2. La delega di poteri decisionali non pregiudica la valutazione prudenziale che deve essere effettuata ai fini dell’adozione di decisioni di vigilanza della BCE a seguito dell’ispezione in loco e dell’indagine sui modelli interni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:672:oj#art-2