Art. 2
In vigore dal 9 mar 2023
Gli Stati membri dell’Unione che sono membri dell’ICAO esprimono la posizione di cui all’, paragrafo 1, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
Tutti gli Stati membri dell’Unione esprimono la posizione di cui all’, paragrafo 2, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
Storico versioni
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