Art. 1
In vigore dal 9 mar 2023
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 228a sessione del Consiglio dell’ICAO, o di eventuali sessioni successive, in relazione alle proposte di emendamento dell’annesso 16, volumi da I a III, della convenzione di Chicago, per quanto riguarda gli standard e le prassi raccomandate internazionali per la tutela dell’ambiente, è di sostegno agli emendamenti proposti nella loro interezza.
2. Nel caso in cui il Consiglio dell’ICAO adotti senza modifiche sostanziali gli emendamenti proposti dell’annesso 16, volumi da I a III, della convenzione di Chicago di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la posizione da adottare a nome dell’Unione è di non manifestare disaccordo e di notificare la conformità alla misura adottata in risposta alla rispettiva lettera agli Stati dell’ICAO. Qualora il diritto dell’Unione si discosti dagli standard e dalle prassi raccomandate internazionali (SARP) di nuova adozione successivamente alla data prevista per la loro applicazione, eventuali differenze rispetto a tali SARP specifici viene notificata all’ICAO. In tale caso la Commissione, a tempo debito e almeno due mesi prima di qualsiasi termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, sottopone al Consiglio, per discussione e approvazione, un documento preparatorio che illustra in dettaglio le differenze che gli Stati membri devono notificare all’ICAO a nome dell’Unione.
Storico versioni
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