Art. 5
Pubblicazione e divulgazione
In vigore dal 6 mar 2023
Pubblicazione e divulgazione
1. Il MIB può pubblicare le informazioni derivanti dall’utilizzo dei dati sulle singole operazioni a condizione che non sia possibile identificare i partecipanti o i loro clienti, direttamente o indirettamente.
2. Il MIB coordina la divulgazione e la pubblicazione da parte delle BC delle informazioni sui pagamenti ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 5, della parte I dell’allegato I dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:549:oj#art-5