Art. 3
Accesso a taluni dati di TARGET e utilizzo dei medesimi
In vigore dal 6 mar 2023
Accesso a taluni dati di TARGET e utilizzo dei medesimi
1. In conformità all’articolo 28, paragrafo 3, della parte I dell’allegato I dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), le BC possono accedere alle analisi quantitative e alle simulazioni numeriche e utilizzarle, nella misura necessaria, ai dati sulle singole operazioni estratti da TARGET da tutti i partecipanti di tutte le componenti di TARGET per i seguenti scopi:
a)
garantire il funzionamento efficiente di TARGET e la sua sorveglianza;
b)
svolgere le analisi necessarie per la vigilanza macroprudenziale, la stabilità finanziaria, l’integrazione finanziaria, le operazioni di mercato, la risoluzione e le funzioni di politica monetaria;
c)
effettuare le analisi necessarie per il meccanismo di vigilanza unico, in conformità al principio di separazione.
2. L’accesso ai dati di cui al paragrafo 1 e il loro utilizzo sono limitati:
a)
nel garantire il funzionamento e la sorveglianza efficienti di TARGET, a cinque membri del personale che si occupano del funzionamento di TARGET e a cinque membri del personale che si occupano della sorveglianza di TARGET, ciascun gruppo con accesso separato ai dati;
b)
per le analisi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), a un gruppo composto al massimo da 15 membri del personale che svolgono ricerca, coordinato dai capi della ricerca del Sistema europeo di banche centrali.
3. Le BC nominano i membri del personale di cui al paragrafo 2. Qualora un membro del personale addetto al funzionamento o alla ricerca sia nominato ai fini del paragrafo 2, tale nomina è soggetta all’approvazione del Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB). La nomina di membri del personale provenienti dalla sorveglianza ai fini del paragrafo 2, lettera a), è soggetta all’approvazione del Comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC). Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche alla loro sostituzione, se del caso.
4. Il MIB stabilisce norme specifiche al fine di garantire la riservatezza dei dati sulle singole operazioni. Le BC assicurano l’osservanza di tali norme da parte dei propri membri del personale nominati conformemente ai paragrafi 2 e 3. In caso di inosservanza delle norme specifiche stabilite dal MIB, le BC garantiscono che i membri del personale nominati ai sensi del paragrafo 3 non abbiano più accesso ai dati di cui al paragrafo 1 né si avvalgano degli stessi. Il MIB vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente paragrafo.
5. Il Consiglio direttivo può inoltre concedere l’accesso ad altri utenti e stabilisce le regole precise per tale accesso. In tal caso, il MIB vigila sull’utilizzo dei dati e, in particolare, sull’osservanza delle norme di riservatezza sia stabilite dal MIB che disposte dall’articolo 28 della parte I dell’allegato I dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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