Art. 3

In vigore dal 3 mar 2023
L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all' che, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell' del regolamento (UE) 2015/1588 o dell' del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altro regime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo di aiuti.
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