Art. 2

In vigore dal 3 mar 2023
L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all' non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell' del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (37) o dell' del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (38), a seconda di quale sia applicabile al momento della concessione dell'aiuto.
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