Art. 2

In vigore dal 16 feb 2023
Entro il 1o marzo 2023 la Lituania comunica alla Commissione le informazioni in appresso: a) informazioni consolidate concernenti le merci ammesse in franchigia dai dazi all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’; i) numero di dichiarazione doganale; ii) data di accettazione; iii) codice della nomenclatura combinata; iv) codice della tariffa integrata delle Comunità europee; v) massa netta; vi) unità supplementare, se del caso; vii) valore delle merci; viii) aliquota del dazio; ix) aliquota IVA; x) importo dei dazi e dell’IVA non riscossi; xi) origine delle merci; xii) i titoli delle organizzazioni di cui all’, lettera a), punto ii), per quanto riguarda le merci messe a disposizione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché dei richiedenti protezione internazionale; b) un elenco delle organizzazioni nazionali designate incaricate di distribuire e mettere a disposizione le merci per le quali è concesso il beneficio della franchigia dai dazi e dell’esenzione dall’IVA ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché ai richiedenti protezione internazionale; c) i provvedimenti adottati per garantire l’osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE; d) le misure in materia di gestione del rischio e, se del caso, di controlli doganali adottate dalla Lituania a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda le merci che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione.
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