Art. 2
In vigore dal 16 feb 2023
Entro il 1o marzo 2023 la Lituania comunica alla Commissione le informazioni in appresso:
a)
informazioni consolidate concernenti le merci ammesse in franchigia dai dazi all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’;
i)
numero di dichiarazione doganale;
ii)
data di accettazione;
iii)
codice della nomenclatura combinata;
iv)
codice della tariffa integrata delle Comunità europee;
v)
massa netta;
vi)
unità supplementare, se del caso;
vii)
valore delle merci;
viii)
aliquota del dazio;
ix)
aliquota IVA;
x)
importo dei dazi e dell’IVA non riscossi;
xi)
origine delle merci;
xii)
i titoli delle organizzazioni di cui all’, lettera a), punto ii), per quanto riguarda le merci messe a disposizione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché dei richiedenti protezione internazionale;
b)
un elenco delle organizzazioni nazionali designate incaricate di distribuire e mettere a disposizione le merci per le quali è concesso il beneficio della franchigia dai dazi e dell’esenzione dall’IVA ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché ai richiedenti protezione internazionale;
c)
i provvedimenti adottati per garantire l’osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;
d)
le misure in materia di gestione del rischio e, se del caso, di controlli doganali adottate dalla Lituania a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda le merci che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione.
Storico versioni
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