Art. 3

In vigore dal 1 feb 2023
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Romania e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
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