Art. 1

In vigore dal 1 feb 2023
Gli Stati membri possono utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per l’attuazione delle disposizioni relative alla dichiarazione doganale per le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione a norma degli articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256 del codice doganale dell’Unione fino al 31 dicembre 2023.
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