Art. 2

In vigore dal 1 feb 2023
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023 al più tardi fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda un aeromobile che entra nel territorio doganale dell’Unione e al più tardi fino al 29 febbraio 2024 per quanto riguarda una nave marittima che entra nel territorio doganale dell’Unione.
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