Art. 1

In vigore dal 1 feb 2023
Gli Stati membri possono utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici, di cui all’articolo 133 del regolamento (UE) n. 952/2013, per la notifica dell’arrivo di un aeromobile fino al 31 dicembre 2023 e per la notifica dell’arrivo di una nave marittima fino al 29 febbraio 2024.
Storico versioni

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