Art. 2

In vigore dal 30 gen 2023
I vantaggi di cui all’ sono concessi alla HKG a condizione che la Commissione abbia accesso a tutte le informazioni di natura industriale, tecnica ed economica, anche relative alla sicurezza, acquisite dalla HKG durante l’attuazione del programma di disattivazione della centrale nucleare fino al confinamento di sicurezza e l’attuazione del programma di sorveglianza degli impianti nucleari confinati. Tale condizione si estende a tutte le informazioni che la HKG ha il diritto di trasmettere conformemente ai contratti che ha sottoscritto. La Commissione stabilisce quali informazioni devono esserle comunicate e in che modo e ne assicura la diffusione.
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