Art. 1

In vigore dal 30 gen 2023
I vantaggi seguenti di cui all’allegato III del trattato, conferiti all’impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH («HKG»), sono prorogati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2018: a) conformemente al punto 4 di tale allegato, l’esonero dalla Grunderwerbsteuer (imposta sui trasferimenti immobiliari); b) conformemente al punto 5 di tale allegato, l’esonero da qualsiasi imposta diretta che possa comunque applicarsi all’impresa comune, ai suoi beni, averi e redditi.
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