Art. 5
Capomissione
In vigore dal 23 gen 2023
Capomissione
1. Il capomissione assume la responsabilità della missione ed esercita il comando e il controllo della stessa a livello di teatro delle operazioni. Il capomissione risponde direttamente al comandante dell'operazione civile e agisce conformemente alle sue istruzioni.
2. Il capomissione rappresenta la missione per quanto di sua competenza.
3. Il capomissione esercita la responsabilità amministrativa e logistica della missione, anche per quanto riguarda la responsabilità dei mezzi, delle risorse e delle informazioni messi a disposizione della missione. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.
4. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata, rispettivamente, dalle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, dall'istituzione dell'Unione interessata o dal SEAE.
5. Il capomissione assicura un'adeguata visibilità della missione.
Storico versioni
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