Art. 4

Comandante dell'operazione civile

In vigore dal 23 gen 2023
Comandante dell'operazione civile 1.   Il direttore esecutivo della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile della missione. La CPCC è messa a disposizione del comandante dell'operazione civile per la pianificazione e la condotta della missione. 2.   Il comandante dell'operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'alto rappresentante, esercita il comando e il controllo a livello strategico della missione. 3.   Il comandante dell'operazione civile garantisce l'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni, anche impartendo al capomissione le istruzioni a livello strategico, ove necessario, e fornendogli consulenza e sostegno tecnico. 4.   Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l'alto rappresentante. 5.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato, rispettivamente, alle autorità nazionali dello Stato d'origine conformemente alla normativa nazionale, all'istituzione dell'Unione interessata o al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo del loro personale. 6.   Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto. 7.   Se necessario, il comandante dell'operazione civile, i capi delle delegazioni dell'UE in Armenia e Azerbaigian, e il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia («RSUE») si consultano reciprocamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:162:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo