Art. 2
In vigore dal 5 dic 2022
1)
Il consiglio sanitario estone;
2)
il ministero spagnolo della Salute;
3)
il ministero francese della Transizione ecologica;
4)
l’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo;
5)
il centro di sanità pubblica ungherese;
6)
l’autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta;
7)
il ministero federale austriaco dell’Azione per il clima, dell’ambiente, dell’energia, della mobilità, dell’innovazione e della tecnologia; e
8)
l’agenzia finlandese per la sicurezza e le sostanze chimiche sono destinatari della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 1o novembre 2022.
Storico versioni
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