Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 dic 2022
1) Il consiglio sanitario estone; 2) il ministero spagnolo della Salute; 3) il ministero francese della Transizione ecologica; 4) l’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo; 5) il centro di sanità pubblica ungherese; 6) l’autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta; 7) il ministero federale austriaco dell’Azione per il clima, dell’ambiente, dell’energia, della mobilità, dell’innovazione e della tecnologia; e 8) l’agenzia finlandese per la sicurezza e le sostanze chimiche sono destinatari della presente decisione. Essa si applica a decorrere dal 1o novembre 2022.
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