Art. 2
Specifiche della soluzione tecnica per facilitare la raccolta di dati ai fini della produzione di statistiche
In vigore dal 2 dic 2022
Specifiche della soluzione tecnica per facilitare la raccolta di dati ai fini della produzione di statistiche
1. Qualora sia utilizzata la soluzione tecnica di cui all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008, ciascuno Stato membro ed Europol sono responsabili del suo impiego.
2. Gli Stati membri ed Europol sono responsabili della gestione tecnica e operativa della soluzione tecnica.
3. La soluzione tecnica consente l’accesso ai suoi dati soltanto agli utenti autorizzati.
4. La soluzione tecnica consente la raccolta dei seguenti dati per ciascuna richiesta di accesso ai dati conservati nel VIS:
a)
l’autorità designata, il punto di accesso centrale e l’unità operativa che avvia la richiesta di cui all’articolo 22 terdecies, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008, ed Europol se avvia la richiesta di cui all’articolo 22 novodecies dello stesso regolamento;
b)
lo scopo esatto della consultazione, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave, quale definito all’articolo 4, punti 22 e 23, del regolamento (CE) n. 767/2008, che ha determinato la consultazione, selezionando un valore da una tabella di codici;
c)
i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 767/2008;
d)
il numero di richieste di accesso al VIS a fini di contrasto e di accesso ai dati relativi a minori di età inferiore ai 14 anni;
e)
il numero e il tipo di casi in cui sono state utilizzate le procedure d’urgenza di cui all’articolo 22 quindecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha confermato l’urgenza dopo la verifica a posteriori;
f)
il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un’identificazione.
5. Al fine di agevolare la raccolta dei dati, in caso di ricorso alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 22 quindecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, sono contrassegnati i casi associati a tale procedura di cui al paragrafo 4, lettera e), del presente articolo.
6. Le informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono conservate localmente dal punto o dai punti di accesso centrale o da Europol e sono utilizzate ai fini della produzione di statistiche, di cui all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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