Art. 1

Soluzione tecnica per facilitare la raccolta di dati ai fini della produzione di statistiche

In vigore dal 2 dic 2022
Soluzione tecnica per facilitare la raccolta di dati ai fini della produzione di statistiche 1.   eu-LISA mette a punto la soluzione tecnica di cui all’articolo 50, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 767/2008 e la adegua conformemente alle specifiche di cui all’ della presente decisione. 2.   eu-LISA mette la soluzione tecnica a disposizione del punto o dei punti di accesso centrale di cui all’articolo 22 terdecies del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell’unità specializzata di Europol costituita da funzionari debitamente autorizzati, di cui all’articolo 22 quaterdecies dello stesso regolamento. 3.   L’impiego della soluzione tecnica da parte degli Stati membri e di Europol è facoltativo.
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