Art. 3
In vigore dal 25 nov 2022
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione di cui all’ è pari a 1 234 011 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di contributo con l’UNIDIR. Tale accordo di contributo prevede che l’UNIDIR assicuri la visibilità del contributo dell’Unione, in modo corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di contributo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione di tale accordo.
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