Art. 2
In vigore dal 25 nov 2022
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica del progetto di cui all’ è effettuata dall’UNIDIR.
3. L’UNIDIR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l’UNIDIR.
Storico versioni
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