Art. 3

In vigore dal 25 nov 2022
1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità designate dal comitato delle sanzioni che sono responsabili, complici o coinvolte, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, comprese, tra l'altro, le persone che: a) sono coinvolte in, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere; b) sostengono il traffico illecito e l’impiego di armi e materiale connesso per scopi illeciti o i relativi flussi finanziari illeciti; c) agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un'entità designata in relazione alle attività di cui alle lettere a) e b), anche mediante l'uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti; d) violano l'embargo sulle armi o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti; e) pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti; f) pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti; g) impediscono l'inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti; h) attaccano il personale o i locali delle missioni e operazioni delle Nazioni Unite ad Haiti, o forniscono sostegno a tali attacchi; o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da esse possedute o controllate. L'elenco delle persone o entità designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone o delle entità elencate nell'allegato, né è destinato a loro vantaggio. 3.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi e risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto: a) necessari per coprire le spese di base, compresi il pagamento relativo a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali ovvero al pagamento di diritti o di spese in conformità della legislazione nazionale; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo congelati; purché lo Stato membro interessato abbia comunicato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione. 4.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi o risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto: a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l'abbia approvato; b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché il vincolo sia istituto o la decisione sia pronunciata anteriormente alla data di inserimento della persona o entità nell'allegato e non vada a vantaggio di una delle persone o entità designate dal comitato delle sanzioni e purché gli Stati membri ne abbiano dato notifica al comitato delle sanzioni. 5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto in forza di un contratto concluso prima dell'inserimento di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e previa notifica da parte dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni dell'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione. 6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi od obblighi sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati e continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1. 7.   Fatti salvi i programmi di assistenza umanitaria condotti altrove, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al pagamento di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria o a finanziare altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali ad Haiti da parte delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell'ambito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite per Haiti.
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