Art. 1

In vigore dal 25 nov 2022
1.   Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, alle persone ed entità designate dal comitato istituito dal punto 19 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2653 (2022) («comitato delle sanzioni»), o a beneficio delle stesse, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detti territori. L'elenco delle persone ed entità di cui trattasi nel presente paragrafo figura nell'allegato. 2.   È vietato: a) fornire assistenza tecnica, formazione o altra assistenza, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla manutenzione o all'uso di armamenti e materiale connesso, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona o entità di cui al paragrafo 1; b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica o altro tipo di assistenza, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona o entità di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti marittimi e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti ad Haiti, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente articolo. 4.   Gli Stati membri segnalano tempestivamente al comitato delle sanzioni i casi di violazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. 5.   Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di adeguate misure di marcatura e conservazione dei registri al fine di rintracciare le armi, comprese le armi leggere e di piccolo calibro, conformemente agli strumenti internazionali e regionali di cui sono parti, e al fine di valutare il modo migliore per assistere i paesi vicini — se del caso e su loro richiesta — nel prevenire e individuare il traffico illecito e la diversione in violazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
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