Art. 3
Misure nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni
In vigore dal 23 nov 2022
Misure nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni
1. È possibile effettuare movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona solo se tali movimenti sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Possono essere autorizzati i seguenti movimenti di ovini e di caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni al di fuori di tale zona, ma all’interno del territorio della Spagna:
a)
i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello per essere immediatamente macellati;
b)
i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso uno stabilimento situato al di fuori dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, alle seguenti condizioni:
i)
gli animali destinati ai movimenti sono stati detenuti nello stabilimento di origine per almeno 30 giorni prima della data del movimento, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni;
ii)
gli ovini e i caprini restano nello stabilimento di destinazione per almeno 30 giorni dopo l’arrivo, salvo qualora siano spostati direttamente in un macello per essere immediatamente macellati;
iii)
i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti degli ovini e dei caprini:
—
soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
—
sono puliti e disinfettati conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente;
—
comprendono unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario;
iv)
gli ovini e i caprini destinati ai movimenti soddisfano una delle seguenti prescrizioni:
—
entro 48 ore prima del carico, gli ovini e i caprini presenti nello stabilimento di origine sono stati sottoposti a un esame clinico e non hanno mostrato segni clinici o lesioni tipici del vaiolo degli ovini e dei caprini;
oppure
—
gli ovini e i caprini destinati ai movimenti soddisfano, sulla base dell’esito favorevole di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, altre garanzie analoghe in materia di sanità animale richieste dall’autorità competente del luogo di origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2022:2333:oj#art-3