Art. 2
Istituzione di zone di restrizione
In vigore dal 23 nov 2022
Istituzione di zone di restrizione
La Spagna provvede affinché:
a)
siano immediatamente istituite dall’autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, che comprendano zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo e dall’articolo 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione;
c)
le misure in ciascuna zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione.
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