Art. 3
In vigore dal 24 ott 2022
1. Qualora sulla posizione di cui all’ possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima o durante le riunioni dell’OIV, gli Stati membri aderenti all’OIV chiedono che la votazione nell’assemblea generale dell’OIV sia rimandata finché non sia stata definita la posizione da adottare a nome dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.
2. A seguito delle riunioni di coordinamento e senza che intervenga un’ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione, gli Stati membri aderenti all’OIV, i quali agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione, possono approvare modifiche tecniche ai progetti di risoluzione dell’OIV di cui all’allegato della presente decisione, a condizione che non ne alterino la sostanza.
Storico versioni
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