Art. 2
In vigore dal 24 ott 2022
La posizione di cui all’ è espressa dagli Stati membri aderenti all’OIV, i quali agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:2109:oj#art-2