Art. 4

In vigore dal 24 ott 2022
Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui agli , nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:2078:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo