Art. 3
In vigore dal 24 ott 2022
1. Le posizioni da adottare a nome dell’Unione di cui alla presente decisione riguardano le modifiche interessate nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione. Tali posizioni sono espresse congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO.
2. Modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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