Art. 3

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro

In vigore dal 20 ott 2022
Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro 1.   Il periodo di mantenimento applicabile alle istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l'euro, conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), non risente dell'esistenza di un periodo di mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate in Croazia. 2.   Le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l'euro possono decidere di dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento compreso tra il 21 dicembre 2022 e il 7 febbraio 2023 e quello compreso tra l’8 febbraio e il 21 marzo 2023 qualunque passività nei confronti delle istituzioni situate in Croazia, anche se al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non saranno ancora presenti nella lista di istituzioni soggette all'obbligo di riserva di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). 3.   Le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l'euro che decidono di dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Croazia ai sensi del paragrafo 2 calcolano, per il periodo di mantenimento compreso tra il 21 dicembre 2022 e il 7 febbraio 2023 e quello compreso tra l’8 febbraio e il 21 marzo 2023, le loro riserve minime sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre 2022 e al 31 dicembre 2022 rispettivamente e presentano informazioni statistiche in conformità alla parte 1 dell'allegato III al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) rappresentando le istituzioni situate in Croazia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE. Ciò non pregiudica l'obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tabella 1 contenuta nella parte 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), continuando a rappresentare le istituzioni situate in Croazia ancora come banche situate nel «Resto del mondo». Le tabelle sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). 4.   Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in dicembre 2022 e febbraio 2023, le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l'euro che beneficiano della deroga in base all'articolo 9, paragrafi 1 o 2, o all’articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) e decidono di detrarre passività nei confronti delle istituzioni situate in Croazia ai sensi del paragrafo 2 calcolano le proprie riserve minime sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2022 e segnalano informazioni statistiche in conformità alla parte 1 dell'allegato III al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) rappresentando le istituzioni situate in Croazia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE. Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in marzo e maggio 2023, le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro che beneficiano della deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 o 2, oppure all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) e decidono di detrarre passività nei confronti delle istituzioni situate in Croazia ai sensi del paragrafo 2 calcolano le proprie riserve minime sulla base del proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e presentano informazioni statistiche in conformità alla parte 1 dell’allegato III al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) rappresentando le istituzioni situate in Croazia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE. Ciò non pregiudica l'obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tabella 1 nella parte 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), continuando a rappresentare le istituzioni situate in Croazia ancora come banche situate nel «Resto del mondo». Le informazioni statistiche sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
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