Art. 2

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Croazia

In vigore dal 20 ott 2022
Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Croazia 1.   In deroga a quanto previsto nell’articolo 8 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), per le istituzioni situate in Croazia è stabilito un periodo di mantenimento transitorio dal 1o gennaio 2023 al 7 febbraio 2023. 2.   L'aggregato soggetto a riserva per ciascuna istituzione situata in Croazia per il periodo di mantenimento transitorio è definito in relazione al suo bilancio al 31 ottobre 2022. La Hrvatska narodna banka è tenuta a richiedere alle istituzioni situate in Croazia di segnalare a essa il proprio aggregato soggetto a riserva alla Hrvatska narodna banka in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). La Hrvatska narodna banka è tenuta a richiedere alle istituzioni situate in Croazia che beneficiano di tale deroga in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 o 2, oppure dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), di calcolare l'aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento transitorio sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2022. 3.   Con riguardo al periodo di mantenimento transitorio, l’istituzione situata in Croazia, o in alternativa la Hrvatska narodna banka, calcola le riserve minime di tale istituzione. La parte che effettua il calcolo lo sottopone all'altra parte lasciando a quest'ultima il tempo sufficiente per verificare tale calcolo e presentare eventuali revisioni. Le riserve minime così calcolate, comprese le eventuali revisioni, sono confermate dalle due parti al più tardi il 20 dicembre 2022. Se la parte che riceve la notifica non conferma l'ammontare di riserve minime entro il 20 dicembre 2022, si ritiene che essa abbia riconosciuto che l'ammontare calcolato sia valido per il periodo di mantenimento transitorio. 4.   Le disposizioni dell', paragrafi da 2 a 4, della presente decisione, si applicano, mutatis mutandis, alle istituzioni situate in Croazia così che esse possano, per i loro periodi di mantenimento iniziali, detrarre dal loro aggregato soggetto a riserva tutte le passività dovute a istituzioni situate in Croazia, sebbene al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non compaiano nella lista delle istituzioni soggette agli obblighi di riserve minime di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
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